La Street Art e il Body Painting sono protetti dal diritto d’autore?
La street art e il body painting sono due tipi di arte che spesso stentano a essere riconosciuti. Ma come stanno le cose in ambito giuridico?
La Street Art o Urban Art nasce attorno alla fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70.
Questo tipo di arte è esclusivamente la forma di espressione visiva volta a criticare la società attuale, abolire la proprietà privata in modo formale, diretto e ufficiale, rivendicando strade e piazze, facendole del popolo, colorandole eliminando i colori piatti ed oppressivi delle campiture dei muri vuoti.
Muri puliti, popoli muti si diceva, si dice ancora oggi.
La street art rappresenta un nuovo modo di fare cultura e politica con la nota naif del writer che realizza l’opera.
Negli ultimi 30 anni le nostre città sono state “decorate” da graffiti, adesivi e sculture bizzarre, come nel caso della Craking Art, diffuso da mesi nei luoghi più disparati. Un esempio è Napoli, la cui stazione è stata invasa dalle “lumache” Craking.
Mentre nell’area periferica, il c.d. “Bronx di San Giovanni a Teduccio”, il writer napoletano Jorit Agoch, sta realizzando enormi graffiti rappresentativi dei miti partenopei. La prima realizzazione ha avuto ad oggetto San Gennaro. In questi giorni, invece, sta ultimando Diego Armando Maradona, attività che “è stata promossa e sostenuta INWARD”.
I pregiudizi non mancano. La Street Art è una forma di cultura controversa, spesso “macchiata” dall’opera degli imbrattatori, che usano i muri come tele, ma non per creare arte.
Non sono mancati riconoscimenti. Molti artisti di strada sono riusciti ad esporre le proprie opere in gallerie iniziando a venderle.
Ed è proprio partendo da queste nuove forme d’arte che “giunge la nuova provocazione al mondo del diritto e della protezione del copyright”.
La Street Art rientra nell’art 1, L 633/1941, quale opera dell’ingegno di carattere creativo. La particolarità della tutela riconosciuta sta nel garantire tutela anche alle opere illegali, ossia quelle realizzate in assenza di un’autorizzazione pubblica o privata.
I diritti vantati dai writers possono essere sia patrimoniali che morali. Dunque gli artisti di strada sono gli unici legittimati a sfruttare economicamente l’opera e a deciderne l’utilizzo da parte di terzi, utilizzo che dovrebbe avvenire previa autorizzazione.
[dt_quote type=”pullquote” layout=”right” font_size=”big” animation=”none” size=”1″]Secondo l’art 20 L. 633/1941, l’autore può opporsi “a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”. Ma non solo, può “opporsi anche agli atti che, senza incidere sull’integrità materiale dell’opera, ne alterino le modalità di presentazione al pubblico immaginate e volute dall’autore.”[/dt_quote]
Rileva, dunque, per il mondo dei writers, il “diritto personale all’integrità dell’opera”, la cui lesione scaturisce dalla potenziale decontestualizzazione non autorizzata dell’opera o dalla sua esposizione in una mostra.
È il caso di Blu.
A seguito del progetto “Genius Bononiae”, il cui intento è strappare letteralmente le opere dai muri non solo per la loro conservazione ma anche per metterle in esposizione, nel caso di specie si trattava della mostra curata da Christan Omodeo e Luca Ciancabilla. A questo progetto Blu rispose cancellando tutti i suoi murales, quale segno di protest, pur di non farli staccare.
Ma Blu prende una decisione drastica: cancella ogni traccia della sua arte da Bologna in maniera definitiva ed irrecuperabile. I suoi personaggi sono grattati via dai muri, distrutti, ridotti a piccole briciole di intonaco e vernice.
Così come quando un celebre artista scompare, che per ironia della sorte la morte rende ancor più celebre, così le sue opere divengono ancora più famose, e lo street artist rischia di diventare conosciuto ed apprezzato ai livelli di Banksy ed Obey, se non oltre. Blu, cancellando opere presenti nel territorio bolognese da diciassette anni circa, fa sentire la sua voce dieci volte più forte di ogni volta che ha dipinto un suo pensiero sulla vernice lavabile di un palazzo, o di un ponte che fosse.
Emblematico è anche il caso di Bansky che ha disconosciuto le opere strappate senza autorizzazione e messe in esposizione nel 2014 a Londra da Sincura Group.
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Se la Street art è una forma d’arte tutelabile giuridicamente, è possibile affermare lo stesso per quando riguarda il Body Painting?
Nonostante chi lo realizza sia considerato un artista, in Italia sembra non esserci un vero e proprio riconoscimento in questo settore.
Tantissimi sono gli artisti che hanno realizzato body art degni di nota. Soprattutto nel mondo cinematografico ricordiamo: Agente 007 – Missione Goldfinger il personaggio Tilly Masterson era completamente dipinta di color oro; I racconti del cuscino, la trama è incentrata sulla pittura del corpo; “Nel settembre 2010 la Breast Cancer Foundation, ha sollecitato un maggior controllo al seno da parte delle donne con una campagna pubblicitaria basata sulla pittura del corpo.”
Sebbene non abbia una diretta tutela, questa forma d’arte viene associata ad altre opere protette:
- la fotografia, idonea ad immortalare e conservare l’opera;
- il video in diretta, durante l’esibizione si registra la creazione dell’opera.
L’artista, quale autore dell’opera riprodotta sul corpo, ha sicuramente il diritto di essere riconosciuto come autore. Cosi, nel caso in cui la sua creazione venga immortalata in una fotografia, è necessario che venga indicato non solo il nome del fotografo ma anche dell’artista che ha realizzato l’opera.
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